CBI
 

IPR Policy per le realizzazioni CBI

 

Art. 1 Premessa

Il presente documento reca la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale (di seguito indicati con l'acronimo IPR) delle realizzazioni di CBI S.c.p.a. (di seguito anche CBI) e, dunque, stabilisce i principi e regole di utilizzo, e limiti connessi, da parte dei terzi delle realizzazioni CBI, intese queste ultime ai sensi della nozione fornita nel successivo art. 2

Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, per quanto riguarda la titolarità e le regole d'uso dei Marchi CBI valgono le disposizioni contenute nel Testo Coordinato della normativa CBI, La Normativa, Regolamento dei Marchi CBI, reperibili sul sito internet www.cbi-org.eu, che qui si intendono espressamente richiamate e confermate anche nei confronti dei terzi non soci di CBI. In caso di eventuale contrasto tra la presente disciplina e quella contenuta nel menzionato Regolamento dei Marchio è quest'ultimo a prevalere ad ogni effetto.

 

Art. 2 Definizioni 

  • CBI: cura la gestione della Rete e dei Servizi CBI, la emanazione della normativa e degli standard utilizzati dai soci e dai soggetti tecnici ammessi ad operare nel circuito.
  • Prodotti CBI: il complesso delle funzioni e relative applicazioni tecniche che caratterizzano i Servizi CBI.
  • Standard: specifiche tecniche e funzionali ai Servizi CBI. Includono anche i tracciati della messaggistica, strutturata e non, ed il materiale correlato, anche preparatorio.
  • IPR: Intellectual Property Rights, inclusivi del diritto di d'autore (copyright) e dei diritti di paternità delle applicazioni informatiche sviluppate, dei diritti di brevetto, dei marchi e del know-how; dei modelli e/o disegni e più in generale di tutti i diritti di utilizzazione economica dei prodotti dell'ingegno concepiti da CBI.
  • Licenza: concessione, dietro corrispettivo o gratuita, da parte del titolare di un diritto di proprietà intellettuale o industriale ad altro soggetto del diritto di usare e, se espressamente previsto, sfruttare commercialmente l'opera dell'ingegno.
  • Marchi: i Marchi CBI, i cui caratteri grafici e le regole di utilizzo sono definiti nel Testo Coordinato della Normativa CBI - La Normativa - Regolamento dei Marchi CBI, la cui titolarità può essere di CBI o di altri soggetti comunque riconosciuti dalla stessa.

 

Art. 3 Soggetti e oggetto

Destinatari della policy CBI in tema di IPR sono tutti i terzi interessati, persone fisiche, associazioni non riconosciute e persone giuridiche, che ritengano di voler utilizzare le realizzazioni CBI.

Le disposizioni di cui al presente articolato hanno ad oggetto la regolamentazione in tutte le forme di protezione raggiunte attraverso il diritto industriale e di proprietà intellettuale dei diritti di paternità morale e materiale, di pubblicazione, diffusione e copia, di uso, di sfruttamento economico delle realizzazioni CBI.  

 

Art. 4 Paternità morale e materiale dei prodotti CBI 

CBI ha la paternità morale e materiale su tutte le proprie realizzazioni, intese ai sensi della definizione sub art. 2, nonché sul materiale preparatorio degli stessi, ed è dunque libera di concedere l'uso di dette realizzazioni come pure, in presenza di usi impropri o comunque pregiudizievoli, di inibirne l'uso nei confronti di qualsivoglia terzo.

Le regole di libero uso fissate negli articoli seguenti non sono da intendere e non costituiscono in nessun caso rinuncia alle tutele che CBI, avvalendosi degli Organismi ed Enti nazionali ed internazionali di tutela delle proprietà intellettuali, ritiene di porre in essere per singole e specifiche realizzazioni CBI.

 

Art. 5 Uso degli standard CBI 

Fermo restando quanto indicato nel precedente art. 4, e in assenza quindi di vincoli specifici, gli standard CBI sono liberamente e gratuitamente utilizzabili da qualsivoglia terzo, come pure possono essere oggetto di copia, di diffusione, di pubblicazione, di sub-licenza gratuiti.

I terzi che utilizzano gratuitamente e liberamente gli standard CBI non possono farne oggetto di commercializzazione, neppure avvalendosi di intermediari, a meno che detti standard non siano utilizzati per sviluppare applicazioni software che presentino caratteri di originalità e di innovazione tali da consentire di qualificare dette applicazioni come un prodotto assolutamente diverso dalle realizzazioni CBI.

Resta fermo, in ogni caso di utilizzo anche parziale o integrato degli standard CBI, l'obbligo di citare la fonte, e dunque di qualificare gli stessi come "Standard CBI". In tal caso è fatto divieto di modificare gli standard stessi.

 

Art. 6 Limitazioni ed esclusioni di responsabilità 

CBI non assume alcuna responsabilità circa il corretto uso degli standard pubblicati, come pure per eventuali malfunzionamenti o blocchi di sistema dovuti ad una inesatta, impropria o inadeguata utilizzazione degli stessi e/o ad incompatibilità tecniche con i sistemi adottati.

In considerazione della natura gratuita e liberamente utilizzabile degli standard CBI, quest'ultima non è responsabile per eventuali errori, inesattezze, omissioni, accaduti in occasione della pubblicazione degli standard, come pure arrecate da terzi in qualunque momento per effetto di applicazioni informatiche o manomissioni indebite comunque operate.

La accettazione delle condizioni e limitazioni recate dalla presente policy avviene tramite apposita funzione di consenso telematica attivata dal terzo ai fini dell'accesso agli standard CBI. In ogni caso, a partire dal momento di accesso a detti standard il presente documento di policy è da ritenersi applicabile e vincolante in ogni sua parte.

 

Art. 7 Opponibilità di terzi 

A partire dal momento della pubblicazione degli standard da parte dell'ISO e non oltre trenta giorni da tale data, gli eventuali controinteressati, che ritengano di essere titolari di diritti di proprietà intellettuale confliggenti con quelli inerenti lo/gli standard pubblicato/i, hanno il diritto di formalizzare le proprie contestazioni, tramite comunicazione inviata agli uffici di CBI (ai riferimenti indicati nel sito www.cbi-org.eu).

Decorso senza contestazioni di sorta il termine indicato nel comma precedente del presente articolo, gli standard pubblicati si intendono accettati da parte di tutti i potenziali interessati.

In caso di contestazioni, la procedura da seguire per la loro composizione è quella di cui al seguente art. 8

 

Art. 8 Controversie 

CBI e i terzi controinteressati, in relazione a controversie insorte a qualunque titolo e aventi a oggetto le realizzazioni di CBI ed i diritti ad essi correlati, si impegnano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione avvalendosi del servizio prestato dal Conciliatore Bancario, avente sede in Roma, via delle Botteghe Oscure, 54.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, le controversie sono deferite alla competenza del Foro di Roma.

L'impegno del terzo a ricorrere al Conciliatore Bancario, come pure ad accettare la giurisdizione italiana, si intende formalizzato in forza del consenso prestato ai sensi del precedente art. 6, ultimo comma.

 

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